STATUTO PER GLI ENTI DI BENEFICIENZA FONDAZIONE “AGOSTI”

– BAGNOREGIO –

(come da integrazione Statuto deliberazione n° 9 del 01/03/1999)

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che il Consiglio di Stato, in adunanza 25 Maggio 1937, si è espresso favorevolmente in ordine al proposto raggruppamento della Fondazione Agosti, Asilo Infantile ed Orfanotrofio S. Bonaventura, che per quanto si riferisce allo schema di regolamento per governo degli Enti raggruppati proposto da questa Amministrazione, pur ritenendolo in linea di massima meritevole di approvazione, ha ritenuto doverlo completare per le norme di carattere generale in vigore per Asili ed Orfanotrofi; che la Regia Prefettura, con nota n° 15754, in data 12 Luglio n.s. ha reso noto il parere del Consiglio di Stato disponendo per la compilazione di un nuovo testo di regolamento da proporre per approvazione; che successivamente, la stessa Regia Prefettura, con nota 28 Settembre 1937, n° 21161 ha trasmesso gli statuti modelli per Asili ed Orfanotrofi sui quali doveva essere uniformata la parte generale del regolamento per gli Enti raggruppati; che le dette normi generali sono state riportate con lievi variazioni, suggerite e consigliate dalla specialità e contingenza dell’istituzioni dipendenti dalle volontà testamentarie dei Benefattori Fratelli Agosti, ma che tali variazioni non hanno carattere sostanziale ma soltanto accessorio; che la parte delle norme generali riguardante i metodi educativi contenente la nota delle istruzioni sarà tenuta presente nella compilazione del regolamento interno; che per tanto s’intende revocata la deliberazione 26 Ottobre 1936 n° 12 allo stesso oggetto della presente; Visti gli Statuti degli Enti Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, Asilo Infantile ed Orfanotrofio S. Bonaventura; considerato che gli Enti raggruppati vivono quasi esclusivamente con le rendite provenienti dal lascito Agosti del quale sono eredi; viste le vigenti disposizioni di legge e regolamenti sulle istituzioni di pubblica assistenza e beneficienza.

DELIBERA

Di approvare il Regolamento Organico per gli Enti raggruppati, Fondazione Agosti Giovanili e Domenico, Asilo Infantile e Orfanotrofio S. Bonaventura ai sensi del parere espresso dal Consiglio di Stato in adunanza 25 Maggio 193 7 e secondo lo schema che segue:

 

REGOLAMENTO ORGANICO

CAPITOLO I

Sede e scopo del raggruppamento

Articolo 1

I tre Enti di Beneficenza; a) Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti; b) Asilo Infantile; c) Orfanotrofio S. Bonaventura vengono raggruppati in un’unica istituzione sotto la denominazione di ENTI DI BENEFICIENZA FONDAZIONE AGOSTI, con sede in Bagnoregio, in virtù dello stesso Decreto di approvazione del presente regolamento.

Articolo 2

L’Istituto ha per scopo di provvedere al conseguimento del fine di ciascuno di essi, il cui ammontare è determinato dai rispettivi inventari.

Articolo 3

L’Istituzione ha la direzione ed amministrazione, mantenendo separato il patrimonio e gestione, delle seguenti istituzioni di beneficenza regolata come appresso;

1°) Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, eretta in Ente morale con Regio D. 17 Agosto 1928, n° 1995, il cui Statuto Organico in data 5 Gennaio 1934 è stato approvato con Regio Decreto il 27 Dicembre, n° 2428. Essa è raggruppata in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento ed ha un patrimonio del valore di L. 4.094.329.90, giusto ultimo inventario.

2) Asilo Infantile, eretto in Ente Morale con RD. 8 Agosto 1895, che approva anche lo Statuto Organico in data 18 Aprile 1895. Esso è raggruppato in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento ed ha un patrimonio di L.11.900 giusto ultimo inventario.

3) Orfanotrofio S. Bonaventura, eretto in Ente Morale con R.D. 11 Novembre 1893, il cui Statuto Organico in data 26 Maggio 1907, è stato approvato con R.D. 6 Giugno 1907. Esso è raggruppato in forza dello stesso decreto di approvazione del presente regolamento, ed ha un patrimonio del valore di L.28.747 giusto ultimo inventario.

 

CAPITOLO II

Finalità degli Enti Fondazione Agosti

Articolo 4

La Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti, eretta in Ente Morale con R.D. 17 Agosto 1928 trae origini dai testamenti olografi di Domenico-Alfonso Agosti in data 8 Maggio 1872, 8 Aprile 1877, 8 Dicembre 1882, 14 Novembre 1884 e da quelli del fratello Giovanni in data 16 Luglio 1906 e 10 Aprile 1915. Essa ha sede nel Comune di Bagnoregio.

Articolo 5

Provvede ai bisogni propri con le rendite dell’intero patrimonio lasciato dai fratelli Agosti e valutato oltre quattro milioni, di cui più della metà in consolidato 5% ed altri titoli di Stato.

Articolo 6

Ha fine di amministrare detto patrimonio e di ripartire le vendite relative fra l’Orfanotrofio, 1’Asilo Infantile e La Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura in maniera di mantenere nei locali Orfanotrofio gli orfani poveri ambo i sessi del Comune di Bagnoregio, di completare le rendite necessarie per il mantenimento dell’Asilo Infantile e con il residuo delle rendite contributive provvedere al funzionamento della Scuola Teorico-Pratica di Agricoltura o Scuola Secondaria di Avviamento Professionale, dopo aver provveduto alle spese generali per il funzionamento dell’Ente, agli oneri gravanti gli Enti ed al reinvestimento d’una parte delle rendite.

 

ASILO INFANTILE

Articolo 7

L’Asilo Infantile ha lo scopo di accogliere e costudire gratuitamente nei giorni feriali i bambini poveri, di ambo i sessi, del Comune di Bagnoregio dell’età dai tre ai sei anni e di provvedere alla loro educazione fisica, morale ed intellettuale, nei limiti consentiti dalla loro tenera età.

Rimanendo posti disponibili, dopo l’ammissione dei poveri, possono essere ammessi anche bambini non poveri versando il pagamento di una retta da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione.

Gli Enti di Beneficenza Fondazione Agosti, nei limiti delle proprie disponibilità economiche e strumentali, accolgono persone minori, in stato di bisogno nonché soggetti a rischio, attraverso ospitalità e servizi residenziali (casa famiglia), interventi di prevenzione ed iniziative di tipo culturale, educativo, ricreativo e di utilizzazione del tempo libero, nonché interventi di assistenza economica, domiciliare e personale, servizi di vacanza ed iniziative di promozione sociale.

Per l’integrazione dei servizi e la realizzazione dei programmi di cui al Comma 2, gli Enti di Beneficienza Fondazione Agosti possono avvalersi delle facoltà di stipulare convenzioni con Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

Articolo 8

I bambini ammessi all’Asilo non possono rimanervi oltre al principio dell’anno scolastico, nel quale sono obbligati secondo le vigenti leggi e per ragioni di età, a ricevere l’istruzione elementare.

Articolo 9

Non sono accolti i bambini non vaccinati, a meno che abbiano sofferto il vaiolo, o quelli affetti da malattie contagiose o ripugnanti.

Articolo 10

Ai bambini dell’Asilo è somministrata la refezione scolastica.

Articolo 11

Salva la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani e ai congiunti dei caduti per la causa nazionale e per la difesa della colonia in Africa Orientale, ed ai bambini appartenenti a famiglie numerose, nel caso di deficienza di posti, sono preferiti i bambini che non abbiano persone le quali possono convenientemente vigilarli, perché impedite dalla loro occupazione o da altre cause. Per gli altri si tiene conto dell’ordine di precedenza delle domande.

Articolo 12

L’Asilo provvede ai suoi scopi con le entrate patrimoniali, con le contribuzioni pagate per i bambini non poveri col prodotto delle azioni sottoscritte, con le rendite derivategli dal lascito Agosti, e da ogni altro provento non destinato ad aumentare il patrimonio.

Articolo 13

Nell’Asilo è vietata ogni diversità di trattamento fra bambini, ad essi è fornita una sopra veste uniforme.

 

ORFANOTROFIO S.BONAVENTURA

Articolo 14

L’Orfanotrofio S. Bonaventura ha per scopo di provvedere gratuitamente, secondo i mezzi, al ricovero mantenimento, educazione morale e fisica ed alla istruzione degli orfani ( orfano o fanciulli poveri o povero) del Comune di Bagnoregio.

Esistendo posti disponibili oltre quelli gratuiti, possono essere accolti anche orfani non poveri o poveri di altri Comuni, versando il pagamento di una retta o alle altre condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Non possono essere accolti orfani che non abbiano compiuto il 3° ed abbiano superato l’undicesimo anno di età, quelli non vaccinati che non abbiano sofferto il vaiolo, quelli che non siano di sana costituzione fisica ed i deficienti.

Articolo 15

Salvo la preferenza dovuta agli orfani di guerra, agli orfani ed ai congiunti dei caduti per la causa Nazionale e nelle operazioni in Africa Orientale, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per la causa nazionale e nelle operazioni in A.O., e quelli appartenenti a famiglie numerose, nel caso di insufficienza dei posti gratuiti, sono preferiti agli orfani i quali non abbiano congiunti tenuti per legge e provvedere alla loro sorte si trovino in maggiore abbandono, in secondò luogo gli orfani di entrambi i genitori, infine quelli di padre.

Negli altri casi si tiene conto dell’ordine di presentazione delle domande.

Articolo 16

Gli alunni ricevono l’istruzione elementare con le norme stabilite dalle leggi vigenti.

Ricevono l’istruzione pratica e nell’interno dell’Istituto o presso la locale Scuola di Agricoltura. In quest’ultimo caso, il modo di esercitare la vigilanza degli alunni durante il tempo che essi passano fuori dell’Istituto è determinato nel regolamento.

Il Ministero dell’Educazione Nazionale avrà sempre facoltà di far eseguire ispezioni nell’Istituto, qualora questo mantenga, a tutto suo carico, o col contributo di altri enti, scuole professionali, allo scopo di accertare i risultati dell’insegnamento e proporre alle amministrazioni, ed occorrendo, all’autorità tutoria, le riforme che si ravvisassero opportune.

Articolo 17

Nell’avviamento degli alunni ad un’arte e mestiere, si tiene conto in quanto sia possibile, delle loro tendenze ed attitudini.

Gli alunni e le alunne che abbiano dato prova di attitudine allo studio o che siano meritevoli, potranno passare alla Regia Scuola di Avviamento Professionale a Tipo Agrario Fratelli Agosti, che ha anche annessa una sezione industriale femminile, ove per l’articolo 7 dello Statuto della Fondazione Domenico-Alfonso e Giovanni Agosti di Bagnoregio, sono messi a disposizione n°4 borse gratuite di Studio da assegnare, preferibilmente, agli alunni nell’Orfanotrofio.

Le spese relative non dovranno eccedere quelle che si potrebbero incontrare per il mantenimento di tali alunni nell’Orfanotrofio.

Articolo 18

Gli insegnamenti professionali da impartirsi agli alunni ed i programmi relativi sono determinati nel Regolamento, tenendo presenti le condizioni locali, specialmente nei riguardi della domanda e dell’offerta di lavoro.

Gli alunni sono istruiti anche nell’igiene e nella economia domestica.

Gli insegnanti sono affidati a persone fomite dei necessari titoli e requisiti.

Articolo 19

Nell’ Orfanotrofio è vietata ogni diversità di trattamento fra gli alunni accolti gratuitamente e quelli ammessi a pagamento.

Articolo 20

Scoprendosi che un alunno sia stato ricoverato indebitamente a titolo gratuito per qualsiasi causa, l’Amministrazione deve ripetere, da chi di diritto, il pagamento delle rette.

Articolo 21

Gli alunni i quali abbiano sufficientemente profittato dello insegnamento professionale, lavorino nell’Istituto o fuori, con deliberazione del Consiglio Amministrativo, sono ammessi alla compartecipazione degli utili dei lavori cui presero parte, nella misura da determinare nel regolamento.

L’Amministrazione curerà che i salari degli alunni addetti alle officine o aziende private non siano inferiori al tasso locale.

Le quote spettanti agli alunni sono depositate mensilmente presso la cassa postale di risparmio mediante libretti individuali da consegnare, a chi di diritto, alla uscita degli interessati dall’Istituto.

Articolo 22

Gli alunni tanto maschi che femmine, sono licenziati, in via ordinaria, allorché avranno compiuto il diciottesimo anno di età.

Devono essere licenziati prima quelli per i quali sia cessato il bisogno di fluire della pubblica beneficenza.

Se, per ragioni eccezionali, fosse consigliabile la ulteriore permanenza di qualche orfano nell’Istituto, deciderà volta per volta il consiglio di Amministrazione, avvertendo però che, in nessun caso, la dimora dell’orfano nell’Orfanotrofio potrà protrarsi, se maschio oltre i sedici anni, se femmina, oltre i diciotto anni.

Articolo 23

L’espulsione per indisciplinatezza o per cattiva condotta è inflitta nei casi e con le cautele stabilite dal Regolamento.

Articolo 24

Il licenziamento o l’espulsione degli alunni che abbisognano di collocamento o della pubblica assistenza sono notificati al Comitato Locale di patronato, per la Maternità e Infanzia e alla Congregazione di Carità, se qualora occorra, anche all’autorità municipale per evitare che i licenziamenti ed espulsi siano abbandonati a loro stessi.

Articolo 25

Gli alunni licenziati prima del limite di età possano quando cessino i motivi del licenziamento, concorrere ai posti che si facciano vaganti nell’Istituto.

Articolo 26

L’Orfanotrofio provvede al proprio scopo con le rendite del proprio patrimonio, con le rette pagate per gli alunni accolti non gratuitamente, con le quote che si riserva sui proventi dei lavori eseguiti dagli alunni, con la quota di rendite derivategli dal Lascito Agosti e con ogni altro introito non destinato ad aumentare il patrimonio.

 

CAPITOLO III°

Articolo 27

Il Consiglio di Amministrazione dell’Istituzione sarà composto di un Presidente nominato da S.E. il Prefetto, da quattro membri effettivi e due supplenti nominati per metà da S.E. il Vescovo e per l’altra metà dal Signor Podestà di Bagnoregio.

Articolo 28

Non possono essere nominati a presidenti e componenti del Consiglio di Amministrazione coloro i quali incorrono in una delle cause d’incapacità o incompatibilità previste dalla Legge 17 Luglio 1890, n.6972.

Articolo 29

Tanto il Presidente quanto i membri devono essere cittadini di Bagnoregio e prestare l’opera gratuitamente, durano in carica un quadriennio e possono essere rieletti. Chi è nominato in surrogazione straordinaria sta in ufficio quando avrebbe dovuto normalmente starvi il surrogato. Gli amministratori nominati a tempo rimangono in carica fino a che i rispettivi successori non abbiano assunto l’ufficio.

Articolo 30

Decadono dalla carica i componenti che, senza giustificazione non intervengono a tre sedute consecutive o a cinque sedute complessivamente durante l’anno.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione ed il Prefetto la può promuovere.

Il Presidente può essere revocato con decreto motivato dal Prefetto.

 

CAPITOLO IV°

Adunanze ed attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Articolo 31

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono ordinarie e straordinarie.

Le prime hanno luogo nei mesi di Maggio e Settembre e, in ogni caso, nelle epoche stabilite dalla legge.

Per l’approvazione del Conto Consuntivo, del Bilancio preventivo e delle eventuali variazioni al medesimo ai sensi dell’art. 6 del R.D. 30 dicembre 1923, n° 2841 e del R.D. 20 febbraio 1927, n°257, le altre ogni qualvolta lo richiede il bisogno urgente, sia per invito del Presidente, sia per domanda sottoscritta da almeno due dei componenti il Consiglio, sia per ordine dell’Autorità Governativa.

Articolo 32

Le deliberazioni possono essere valide con l’intervento di almeno due dei membri e del Presidente e debbono riportare la maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni si fanno per appello nominale ed a voti segreti, se però si tratti dì questioni concernenti persone si procede a voti segreti.

I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario e firmati da tutti gli intervenuti, ove alcuno degli intervenuti si allontani o si rifiuti di firmare o non possa per qualsiasi motivo firmare, non sarà fatta menzione.

Articolo 33

Per la validità delle adunanze non è computato chi, avendo interesse, giusto l’articolo 15 legge 17 Luglio 1890, n°6972, non può prendere parte alla deliberazione.

Articolo 34

Il Consiglio provvede alla gestione degli Enti raggruppati ed il loro regolare funzionamento, delibera i bilanci di previsione e i conti consuntivi, le modificazioni del Regolamento organico del raggruppamento

e degli Istituti dei singoli Enti, il regolamento interno di amministrazione ed il regolamento organico del personale, nomina, sospende e licenzia gli impiegati e salariati, delibera, in genere, tutti gli affari che interessano la pia Istituzione.

 

CAPITOLO V°

Attribuzioni del Presidente

Articolo 35

Spetta al Presidente dì rappresentare l’Istituzione e di curare l’esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio; di sospendere per gravi motivi, gli impiegati e salariati e prendere in caso d’urgenza, tutti i provvedimenti reclamati dal bisogno, salvo a riferirne al Consiglio di adunanza da convocarsi entro breve termine.

Articolo 36

L’ordine del giorno degli affari da trattarsi in ciascuna adunanza del Consiglio darà annunciata dal Presidente almeno ventiquattro ire prima del giorno fissato per l’adunanza.

Articolo 37

In caso d’assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il più anziano di nomina ed in caso di temporanea nomina il più anziano di età.

 

CAPITOLO VI°

Contabilità, personale e tesoreria

Articolo 38

I mandati di pagamento non costituiscono titolo legale di scarico per il tesoriere se non sono muniti dalla firma del Presidente e di quella del membro del Consiglio di Amministrazione che sopraintende il servizio

cui si riferisce il mandato, e in difetto dal membro anziano e dal Segretario.

Articolo 39

La pianta organica e le mansioni del personale sono fissate dal regolamento interno.

Articolo 40

Il servizio d’esazione e di cassa è fatto, di regola, dall’esattore comunale.

Nel caso che l’Istituzione venga autorizzata ad avere un esattore proprio, non gli si può conferire un compenso superiore a quello che sarebbe spettato all’esattore comunale.

Il tesoriere è tenuto a prestare cauzione da approvarsi a termine di legge.

 

CAPITOLO VII

Disposizioni finali

Articolo 41

Per le materie non contemplate nel presente Regolamento, si osserveranno le disposizioni legislative e Regolamentari vigenti e quelle che in avvenire saranno emanate in materia di assistenza e beneficenza pubblica.

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